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Se desideri approfondire i criteri di valutazione per l’ottenimento della CIGO da parte dell’INPS prosegui nella lettura:
Ti ricordiamo che nella relazione tecnica è necessario descrivere dettagliatamente e allegare all’istanza:
- la fase lavorativa in atto al momento del verificarsi dell’evento meteo;
- in che modo l’evento meteo ha inciso sull’esecuzione delle lavorazioni in atto o sull’impiego di particolari materiali (in tal caso, allegare le schede tecniche del prodotto);
- le conseguenze sulle lavorazioni in atto di eventi meteo eventualmente verificatisi anche nelle ore/giorni precedenti;
- l’eventuale incidenza dell’evento meteo sulla sicurezza dei lavoratori, in caso di particolari tipologie di lavorazioni (ad esempio, nel caso di lavori svolti in altezza o nelle cave).
Ecco i criteri, alla luce delle nuove indicazioni fornite con il messaggio n. 1856/2017, a cui l’INPS si attiene per considerare gli eventi meteo idonei ad incidere sul normale svolgimento dell’attività lavorativa e, quindi, tali da comportare l’accoglimento della domanda di CIGO:
Pioggia/Neve
Valori delle precipitazioni sufficienti all’accoglimento della domanda di CIGO:
tra i 2 e i 3 mm: per i lavori di costruzione veri e propri, comprensivi delle fasi concernenti le armature, la messa in opera di carpenteria e prefabbricati, impianti e disarmo cantieri;
1,5 mm: per lavori di escavazione, fondazioni, movimento terra, lavori stradali, arginamento fiumi. In questi casi deve essere valutata anche la quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti;
1 mm: per i lavori di intonacatura, verniciatura, pavimentazione e impermeabilizzazione. Anche in questi casi deve essere valutata la quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti nonché l’alto tasso di umidità che può incidere negativamente su dette lavorazioni.
In caso di neve, le precipitazioni che si verificano nel periodo immediatamente precedente a quello oggetto della domanda assumono maggior rilievo, in quanto alcune attività sono sicuramente impedite non solo dalla contestuale caduta della neve ma anche dal suo permanere al suolo o dal suo scioglimento.
Gelo
Temperature pari o al di sotto degli zero gradi centigradi: possono essere considerate idonee a determinare un provvedimento di concessione, in relazione al tipo di attività svolta, alla fase di lavoro in atto al momento della contrazione nonché all’altitudine del cantiere.
Incidono sulla valutazione sia lo svolgimento al coperto o allo scoperto delle lavorazioni sia la natura del materiale usato.
Generalmente, viene concessa l’autorizzazione al trattamento di integrazione salariale solo per le ore, di solito le prime del mattino, in cui si registrano le temperature più basse.
Tale criterio può, tuttavia, essere suscettibile di eccezioni qualora le lavorazioni in atto nel cantiere possano essere effettuate solo in presenza di temperature superiori a zero gradi (ad esempio, in caso di applicazione di vernici speciali; nei casi in cui, l’effetto del disgelo, può avere effetti negativi sulle lavorazioni in atto; nel caso in cui i bollettini meteo abbiano registrato temperature pari o inferiori allo zero sino alle ore 10 del mattino): in tal caso il trattamento può essere concesso per l’intera giornata, anche se il gelo non si è protratto per tutte le 24 ore.
Temperature elevate/temperature percepite
Temperature eccezionalmente elevate (superiori ai 35°): possono costituire evento che dà titolo al trattamento integrativo, qualora impediscano lo svolgimento di lavorazioni in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali che non sopportano il forte calore.
Ai fini della concessione dell’integrazione salariale, possono rilevare anche le temperature percepite come superiori ai 35°, nonostante la temperatura reale sia inferiore al predetto valore e la nostra azienda può inviarti un dettaglio anche su questo parametro.
Vento
Velocità pari o superiore ai 30 nodi (oltre i 50 km/h): può essere considerata idonea a incidere negativamente sulla lavorazione e quindi a dare titolo al trattamento di integrazione salariale.
In caso di lavorazioni particolari (svolte ad altezze elevate, come pali o tralicci, tetti o gru o che prevedano l’utilizzo di fiamme ossidriche) può essere valutata positivamente anche una velocità inferiore, purché la relazione riporti un’adeguata motivazione.
Nebbia/Foschia
Tali eventi non sono normalmente ritenuti idonei a determinare una contrazione dell’attività con richiesta di intervento del trattamento di integrazione salariale.
Tuttavia, l’INPS può ritenerli idonei ai fini dell’accoglimento dell’istanza se gli anzidetti fenomeni si presentano con carattere di particolare intensità (es. nebbia con visibilità inferiore a 30 metri) oppure nei casi di lavorazioni particolarmente sensibili ad essi (ad esempio, lavori di manutenzione e segnaletica orizzontale stradale).